(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 35
                         del 28 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Raccordo tra obiettivi programmatici
                   e sistema dei bilanci regionali
 
  1. In attuazione dell'art. 5 della legge regionale 18 ottobre 1994,
n.   43  (Norme  in  materia  di  programmazione  degli  investimenti
regionali), ed  in  particolare  per  sperimentare  le  modalita'  di
raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali,
la   programmazione   della   spesa   tiene   conto  degli  atti  del
coordinamento programmazione, sia  nelle  more  di  approvazione  del
programma  regionale  di  sviluppo  (PRS),  sia  nella fase della sua
attuazione.
  2. Nelle more di approvazione  del  (PRS)  costituiscono  atti  del
coordinamento   programmazione  i  primi  elementi  per  lo  scenario
economico, i programmi settoriali, i  campi  d'intervento  del  fondo
investimenti Piemonte (FIP), i raccordi con gli enti locali.
  3. In fase di attuazione del PRS costituisce atto del coordinamento
programmazione il documento di attuazione della programmazione.
  Tale  documento  delinea,  con  riferimento  al PRS, gli interventi
programmabili nell'arco di tempo correlato all'azione del bilancio.
  4. Nella logica della massima efficienza della  spesa,  prefigurata
con il documento programmatico presentato ai sensi dell'art. 32 dello
statuto  all'atto di insediamento della giunta regionale, e visti gli
atti  del  coordinamento  programmazione,  si  apportano   al   fondo
investimenti  Piemonte  le  modifiche  e  le integrazioni di cui agli
articoli che seguono.