(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 28 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali 1. In attuazione dell'art. 5 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), ed in particolare per sperimentare le modalita' di raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali, la programmazione della spesa tiene conto degli atti del coordinamento programmazione, sia nelle more di approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS), sia nella fase della sua attuazione. 2. Nelle more di approvazione del (PRS) costituiscono atti del coordinamento programmazione i primi elementi per lo scenario economico, i programmi settoriali, i campi d'intervento del fondo investimenti Piemonte (FIP), i raccordi con gli enti locali. 3. In fase di attuazione del PRS costituisce atto del coordinamento programmazione il documento di attuazione della programmazione. Tale documento delinea, con riferimento al PRS, gli interventi programmabili nell'arco di tempo correlato all'azione del bilancio. 4. Nella logica della massima efficienza della spesa, prefigurata con il documento programmatico presentato ai sensi dell'art. 32 dello statuto all'atto di insediamento della giunta regionale, e visti gli atti del coordinamento programmazione, si apportano al fondo investimenti Piemonte le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli che seguono.